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Convocazioni assembleari e responsabilità dell’amministratore: l’email ordinaria non è conforme

Cassetta delle lettere

La giurisprudenza più recente è ormai univoca nel ritenere che l’invio della convocazione dell’assemblea condominiale tramite email ordinaria non garantisca la validità della convocazione stessa, in quanto priva dei requisiti minimi di certezza legale circa l’avvenuta ricezione.

Numerose pronunce dei Tribunali italiani hanno chiarito che l’email ordinaria non offre prova né dell’effettivo recapito né della conoscenza del contenuto da parte del destinatario, esponendo l’amministrazione al rischio di impugnazioni delle delibere assembleari.

In particolare, il Tribunale di Roma (sent. n. 14299 del 9 ottobre 2023) ha evidenziato come l’email semplice non possa essere equiparata agli strumenti espressamente previsti dall’art. 66 disp. att. c.c., mancando qualsiasi attestazione certa di ricezione. Analogo orientamento è stato espresso dal Tribunale di Torino (sent. n. 1992 del 29 marzo 2024) e dal Tribunale di Monza (sent. n. 1734 del 12 giugno 2024), che hanno ribadito l’insufficienza probatoria dell’email ordinaria ai fini della regolare convocazione.
La linea interpretativa è stata ulteriormente confermata dal Tribunale di Avellino (sent. n. 1705 dell’8 ottobre 2024), secondo cui la convocazione assembleare deve avvenire mediante strumenti idonei a garantire certezza legale della trasmissione e della ricezione, quali raccomandata A/R, PEC o consegna a mano.

Anche la giurisprudenza più recente ha rafforzato tale orientamento: il Tribunale di Agrigento, Sezione Unica (sent. n. 1057 del 13 ottobre 2025) e il Tribunale di Catania, Sezione III (sent. n. 5018 del 15 ottobre 2025) hanno chiarito che l’utilizzo dell’email ordinaria comporta un vizio della convocazione, idoneo a determinare l’annullabilità delle delibere assembleari adottate.

A completamento di tale indirizzo interpretativo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16399 del 18 giugno 2025, ha definitivamente chiarito che la convocazione assembleare deve avvenire attraverso strumenti che garantiscano la prova legale dell’avvenuta ricezione, escludendo espressamente che l’email ordinaria possa assolvere a tale funzione.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale consolidato, risulta evidente come l’amministratore debba attenersi scrupolosamente alle modalità di convocazione previste dalla normativa vigente, adottando strumenti che assicurino tracciabilità e certezza della comunicazione.

Lo Studio richiama pertanto l’attenzione sull’importanza di una gestione conforme e prudente delle convocazioni assembleari, al fine di tutelare la validità delle deliberazioni e prevenire contenziosi.